Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'art. 18 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180  e
dell'art. 18, paragrafo  4,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30
giugno 2019, a concedere la garanzia dello  Stato  su  passivita'  di
nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal
presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia  di
aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. 
  2. La garanzia e' concessa in conformita' ai paragrafi da 56  a  62
della Comunicazione sul settore bancario. 
  3. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15
ottobre 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del  decreto
          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della
          direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
              «Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario).
          - 1. Ai fini dell'art. 17, comma 2, lettera f),  una  banca
          non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto  nei
          casi in cui, per  evitare  o  porre  rimedio  a  una  grave
          perturbazione  dell'economia  e  preservare  la  stabilita'
          finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario
          viene concesso: 
                a) in una delle seguenti forme: 
                  i)  una  garanzia  dello  Stato  a  sostegno  degli
          strumenti di liquidita' forniti dalla banca  centrale  alle
          condizioni da essa applicate; 
                  ii) una garanzia dello Stato  sulle  passivita'  di
          nuova emissione; 
                  iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto
          di strumenti di capitale effettuati a prezzi  e  condizioni
          che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento
          della sottoscrizione o dell'acquisto questa  non  versa  in
          una delle situazioni di cui all'art. 17, comma  2,  lettere
          a), b), c), d) o e), ne' ricorrono  i  presupposti  per  la
          riduzione o la conversione ai sensi del Capo II; 
                b) nonche' a condizione che il  sostegno  finanziario
          pubblico straordinario: 
                  i) sia erogato previa approvazione ai  sensi  della
          disciplina sugli aiuti di Stato e, nei  casi  di  cui  alla
          lettera a), punti i) e ii),  sia  riservato  a  banche  con
          patrimonio netto positivo; 
                  ii) sia adottato su base cautelativa e  temporanea,
          in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e 
                  iii) non venga utilizzato per  coprire  perdite  ha
          registrato  o  verosimilmente  registrera'   nel   prossimo
          futuro. 
              2. Nel caso di cui alla  lettera  a),  punto  iii),  la
          sottoscrizione e' effettuata unicamente per  far  fronte  a
          carenze di capitale evidenziate  nell'ambito  di  prove  di
          stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o
          del Meccanismo di  Vigilanza  Unico,  o  nell'ambito  delle
          verifiche  della  qualita'  degli  attivi  o  di   analoghi
          esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE  o
          da autorita' nazionali.». 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'art.
          18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  del  15  luglio  2014  (REGOLAMENTO  DEL
          PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa  norme  e  una
          procedura uniformi per la risoluzione degli enti  creditizi
          e  di  talune  imprese  di  investimento  nel  quadro   del
          meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di  risoluzione
          unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010): 
              «Art.  18  (Procedura  di  risoluzione).  -  1.  -   3.
          (Omissis). 
              4. Ai fini del paragrafo 1, lettera  a),  l'entita'  e'
          considerata in dissesto o a rischio di dissesto  in  una  o
          piu' delle situazioni seguenti: 
                a) l'entita' viola, o vi sono  elementi  oggettivi  a
          sostegno  della  convinzione  che   nel   prossimo   futuro
          violera', i requisiti per il prosieguo  dell'autorizzazione
          in modo tale da giustificare la revoca  dell'autorizzazione
          da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo  -  che
          ha subito o rischia di  subire  perdite  tali  da  privarla
          dell'intero  patrimonio  o  di  un  importo   significativo
          dell'intero patrimonio; 
                b) le attivita' dell'entita' sono, o vi sono elementi
          oggettivi a sostegno della  convinzione  che  nel  prossimo
          futuro saranno, inferiori alle passivita'; 
                c) l'entita' non e', o vi sono elementi  oggettivi  a
          sostegno della convinzione  che  nel  prossimo  futuro  non
          sara',  in  grado  di  pagare  i  propri  debiti  o   altre
          passivita' in scadenza; 
                d) l'entita' necessita  di  un  sostegno  finanziario
          pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui,  per
          rimediare a una grave perturbazione  dell'economia  di  uno
          Stato membro e preservare  la  stabilita'  finanziaria,  il
          sostegno finanziario pubblico straordinario si  concretizza
          in una delle forme seguenti: 
                  i)  una  garanzia  dello  Stato  a  sostegno  degli
          strumenti di liquidita' forniti  da  banche  centrali  alle
          condizioni da esse applicate; 
                  ii) una garanzia dello Stato  sulle  passivita'  di
          nuova emissione; o 
                  iii) un'iniezione di fondi propri o  l'acquisto  di
          strumenti  di  capitale  a  prezzi  e  condizioni  che  non
          conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel  momento
          in  cui  viene  concesso  il  sostegno  pubblico   non   si
          verifichino  ne'  le  circostanze  di   cui   al   presente
          paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze  di  cui
          all'art. 21, paragrafo 1. 
              In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d),
          punti i), ii) e  iii),  le  misure  di  garanzia  o  misure
          equivalenti ivi  contemplate  sono  limitate  alle  entita'
          solventi  e  sono   subordinate   all'approvazione   finale
          nell'ambito  della  disciplina   degli   aiuti   di   Stato
          dell'Unione. Dette misure  hanno  carattere  cautelativo  e
          temporaneo  e  sono  proporzionate   per   rimediare   alle
          conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate
          per compensare le  perdite  che  l'entita'  ha  accusato  o
          rischia di accusare nel prossimo futuro. 
              Le misure di sostegno di cui al  primo  comma,  lettera
          d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per
          far fronte alle carenze di capitale stabilite  nelle  prove
          di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM,  nelle
          verifiche della qualita'  delle  attivita'  o  in  esercizi
          analoghi  condotti  dalla  BCE,  dall'ABE  o  da  autorita'
          nazionali,   se   del   caso,   confermate   dall'autorita'
          competente. 
              Se presenta una proposta legislativa a norma  dell'art.
          32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione
          presenta,  se  del  caso,  una  proposta  legislativa   che
          modifica analogamente il presente regolamento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo  47  e  dei
          paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione della  Commissione
          europea relativa  all'applicazione,  dal  1°  agosto  2013,
          delle norme in materia di aiuti di  Stato  alle  misure  di
          sostegno alle banche nel contesto della  crisi  finanziaria
          («La comunicazione sul settore bancario»): 
              «1. - 46. (Omissis). 
              47. Onde limitare  l'aiuto  al  minimo  necessario,  il
          deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase  piu'
          iniziale possibile. Di conseguenza, a partire  dal  momento
          in cui il fabbisogno di capitale e' noto o  avrebbe  dovuto
          essere noto alla banca, la Commissione ritiene che la banca
          dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare
          i fondi. In particolare, a partire  da  tale  momento,  gli
          enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero  dovuto
          individuare, un fabbisogno di capitale: 
                a) non devono versare dividendi su azioni o cedole su
          strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali
          il pagamento di cedole e' discrezionale); 
                b)  non  devono  riacquistare  le  proprie  azioni  o
          esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di  capitale
          per l'intera durata del periodo di  ristrutturazione  senza
          previa approvazione da parte della Commissione; 
                c) non  devono  riacquistare  strumenti  di  capitale
          ibridi,  salvo  se  una  tale  misura,   eventualmente   in
          combinazione con altre,  consente  all'ente  creditizio  di
          assorbire completamente la propria carenza  di  capitale  e
          avviene a  livelli  sufficientemente  vicini  agli  attuali
          livelli di mercato e supera di oltre il 10 %  superiore  al
          prezzo di  mercato;  qualsiasi  riacquisto  e'  subordinato
          all'approvazione previa da parte della Commissione; 
                d) non devono eseguire alcuna operazione di  gestione
          del capitale  senza  previa  approvazione  da  parte  della
          Commissione; 
                e)  non   devono   applicare   pratiche   commerciali
          aggressive; 
                f) non  devono  acquisire  partecipazioni  in  alcuna
          impresa, sia che si tratti di un  trasferimento  di  attivi
          che  di  azioni.  Tale  obbligo   non   riguarda:   i)   le
          acquisizioni effettuate nel corso delle attivita'  bancarie
          ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti
          di  imprese  in  difficolta';  ii)   le   acquisizioni   di
          partecipazioni in imprese a condizione  che  il  prezzo  di
          acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 % dell'entita'
          dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel
          determinato momento e che i  prezzi  d'acquisto  cumulativi
          pagati per tutte queste acquisizioni da quel  momento  fino
          alla fine del periodo di ristrutturazione  siano  inferiori
          allo 0,025 % dell'entita' del suo ultimo stato patrimoniale
          disponibile  in  tale  momento;  iii)  le  acquisizioni  di
          un'attivita'   economica,   previa    approvazione    della
          Commissione,  se  essa  e',  in  circostanze   eccezionali,
          necessaria per ripristinare  la  stabilita'  finanziaria  o
          garantire una concorrenza efficace; 
                g) devono  astenersi  da  qualsiasi  pubblicita'  che
          faccia riferimento  al  sostegno  statale  e  da  qualsiasi
          strategia commerciale  aggressiva  che  non  avrebbe  luogo
          senza il sostegno dello Stato membro. 
              48. - 55. (Omissis). 
              56. Il sostegno alla liquidita'  e  le  garanzie  sulle
          passivita' stabilizzano  temporaneamente  il  lato  passivo
          dello   stato   patrimoniale   delle   banche.    Pertanto,
          contrariamente  alle  misure  di  ricapitalizzazione  o  di
          sostegno a fronte di attivita' deteriorate che, in linea di
          principio, devono essere precedute  dalla  notifica  di  un
          piano di ristrutturazione da parte dello  Stato  membro  in
          questione e dalla  relativa  approvazione  da  parte  della
          Commissione prima di poter essere concesse, la  Commissione
          puo'  accettare  che  gli  Stati  membri   notifichino   la
          concessione di garanzie e di sostegno alla liquidita'  dopo
          l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio
          prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione. 
              57. Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidita'
          possono essere notificate individualmente alla Commissione.
          Inoltre, la Commissione puo' autorizzare anche  regimi  che
          prevedono misure di liquidita' per un  periodo  massimo  di
          sei mesi. 
              58. Tali regimi devono essere limitati alle banche  che
          non presentano alcuna  carenza  di  capitale.  Qualora  una
          banca con una carenza di capitale abbia un urgente  bisogno
          di liquidita', e' richiesta una notifica  individuale  alla
          Commissione.   In   tali   circostanze,   la    Commissione
          applichera' la procedura di  cui  ai  punti  da  32  a  34,
          mutatis mutandis, anche per quanto riguarda l'obbligo di un
          piano di ristrutturazione o di  liquidazione,  a  meno  che
          l'aiuto sia rimborsato entro un termine di due mesi. 
              59. Per poter essere autorizzati dalla Commissione,  le
          garanzie e il sostegno alla liquidita' devono soddisfare  i
          seguenti requisiti: 
                a) le garanzie possono essere concesse  solo  per  le
          nuove emissioni di debito di  primo  rango  (senior)  degli
          enti creditizi (il debito subordinato e' escluso); 
                b) le garanzie possono essere concesse soltanto sugli
          strumenti di debito con scadenze da tre mesi a cinque  anni
          (o un  massimo  di  sette  anni  in  caso  di  obbligazioni
          garantite). Le garanzie con scadenza superiore a tre  anni,
          tranne nei casi  debitamente  giustificati,  devono  essere
          limitate a un terzo delle garanzie in essere concesse  alla
          singola banca; 
                c) il livello minimo di remunerazione delle  garanzie
          statali deve essere in linea con la  formula  di  cui  alla
          comunicazione di proroga del 2011; 
                d) si deve presentare alla Commissione  un  piano  di
          ristrutturazione entro due mesi per ciascun ente creditizio
          al quale siano state concesse garanzie su nuove  passivita'
          o su passivita' rinnovate e per il quale, al momento  della
          concessione della nuova garanzia,  l'importo  totale  delle
          passivita' garantite (incluse le  garanzie  concesse  prima
          della data di tale decisione) sia  superiore  sia  al  5  %
          delle passivita' totali che a  un  importo  totale  di  500
          milioni di EUR; 
                e) per  ciascun  ente  creditizio  per  il  quale  e'
          necessario attivare la garanzia si deve presentare un piano
          di liquidazione o di ristrutturazione individuale entro due
          mesi dalla data in cui la garanzia e' stata attivata; 
                f) i beneficiari  di  garanzie  e  di  sostegno  alla
          liquidita' devono astenersi da  qualsiasi  pubblicita'  che
          faccia riferimento  al  sostegno  statale  e  da  qualsiasi
          strategia commerciale  aggressiva  che  non  avrebbe  luogo
          senza il sostegno dello Stato membro. 
              60. Per  i  regimi  di  garanzia  e  di  sostegno  alla
          liquidita', devono essere soddisfatti  i  seguenti  criteri
          aggiuntivi: 
                a) il regime deve essere limitato alle banche che non
          presentano una carenza di capitale quale certificata  dalle
          competenti autorita' di vigilanza ai sensi del punto 28; 
                b) le garanzie con  scadenza  superiore  a  tre  anni
          devono essere limitate a un  terzo  delle  garanzie  totali
          concesse alle singole banche; 
                c) gli Stati membri devono riferire alla  Commissione
          con frequenza  trimestrale  sui  seguenti  aspetti:  i)  il
          funzionamento  del  regime,  ii)  le  emissioni  di  debito
          garantito e iii) le spese effettivamente addebitate; 
                d) gli  Stati  membri  devono  integrare  le  proprie
          relazioni sull'applicazione del regime con le  informazioni
          aggiornate disponibili sul costo dell'emissione  di  debito
          analogo non garantito (natura, volume, rating, valuta). 
              61. In casi eccezionali possono essere approvate  anche
          garanzie a copertura di esposizioni della Banca europea per
          gli investimenti nei confronti  delle  banche  al  fine  di
          ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale in
          paesi con  condizioni  di  prestito  gravemente  perturbate
          rispetto alla media dell'Unione. Nel valutare  tali  misure
          la  Commissione  esaminera'  in  particolare  se  esse  non
          conferiscono  un  vantaggio  indebito  che   potrebbe,   ad
          esempio, servire a sviluppare altre  attivita'  commerciali
          di tali banche.  Tali  garanzie  possono  coprire  solo  un
          periodo  massimo  di  sette  anni.   Se   approvate   dalla
          Commissione, dette garanzie non  fanno  scattare  l'obbligo
          per la banca di presentare un piano di ristrutturazione. 
              62. Le normali attivita' delle banche centrali relative
          alla politica monetaria,  come  le  operazioni  di  mercato
          aperto e  le  operazioni  attivabili  su  iniziativa  delle
          controparti («standing facility»), non rientrano nel  campo
          di applicazione  delle  norme  sugli  aiuti  di  Stato.  Il
          sostegno destinato  appositamente  a  un  determinato  ente
          creditizio (generalmente definito  «sostegno  di  emergenza
          alla liquidita'») puo' costituire aiuto,  a  meno  che  non
          siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 
                a) l'ente  creditizio  e'  temporaneamente  privo  di
          liquidita', ma e'  solvibile  al  momento  della  fornitura
          della liquidita', situazione che si verifica in circostanze
          eccezionali e non fa parte di un pacchetto  di  aiuti  piu'
          ampio; 
                b) il  dispositivo  e'  interamente  coperto  da  una
          garanzia, alla quale vengono applicati adeguati  scarti  di
          garanzia («haircut»), in funzione della sua qualita' e  del
          suo valore di mercato; 
                c) la banca  centrale  addebita  al  beneficiario  un
          tasso di interesse di penalizzazione; 
                d) la misura e' adottata su  iniziativa  della  banca
          centrale e  non  e'  coperta,  in  particolare,  da  alcuna
          controgaranzia dello Stato. 
              (Omissis).». 
              Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013  del  15
          ottobre 2013 che attribuisce alla  Banca  centrale  europea
          compiti specifici in merito alle politiche  in  materia  di
          vigilanza prudenziale degli enti  creditizi  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.